La costruzione di nuove linee, cabine, stazioni elettriche e relative opere accessorie, o la variazione delle caratteristiche elettriche o del tracciato di linee esistenti sono soggette all'ottenimento di apposita autorizzazione.
Le funzioni amministrative per la realizzazione di linee ed impianti elettrici fino a 30.000 V sono esercitate dalla Provincia (Legge regionale 12/12/2003, n. 26, art. 28, comma 1, lett. e) secondo le prime indicazioni operative per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi approvate da Regione Lombardia (Deliberazione della Giunta regionale 10/07/2023, n. 619)
Sono previsti diversi regimi autorizzativi:
- autorizzazione unica
- procedure semplificate:
- procedura abbreviata per impianti fino a 30.000 V (Legge regionale 16/08/1982, n. 52, art. 7)
- Denuncia di inizio lavori (DIL)
- Autocertificazione
Se il richiedente si avvale della procedura abbreviata, è necessario dichiarare di aver ottenuto l'assenso di tutti i proprietari interessati ed il parere favorevole degli enti coinvolti. In questo caso il Comune deve esprimere un parere in merito al progetto, indicando le eventuali prescrizioni cui subordinare l’autorizzazione provinciale.
L'autorizzazione per impianti aventi tensione compresa tra 1.000 e 30.000 V conferisce la possibilità di realizzare anche gli impianti con tensione fino a 1.000 V, che si diramano dalla linea autorizzata, nel raggio di 800 metri. In questo caso il richiedente può chiedere preventivamente al Comune se esistono eventuali opposizioni.